Art. 8.

      1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, all'alinea, le parole: «la deplorazione,» sono soppresse; alla lettera a), le parole: «, per la quale sia prevista una sanzione più grave della censura,» e le parole: «o della deplorazione» sono soppresse;

          b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. Il funzionario istruttore deve disporre l'assunzione delle prove a discarico, motivando espressamente l'eventuale diniego»;

          c) al comma 5, le parole: «quarantacinque» e «quindici» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «venti» e «dieci»;

          d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale autorità può essere altresì trasmessa una relazione difensiva al fine di pervenire a una decisione più completa sulla opportunità di proseguire o meno il procedimento»;

          e) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

      «7-bis. Qualora il funzionario istruttore accerti che il rapporto sia infondato o incompleto, avvia apposito procedimento disciplinare nei confronti dell'estensore, ai fini dell'applicazione della sanzione prevista per la grave negligenza in servizio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f)»;

          f) alla rubrica, le parole: «della deplorazione,» sono soppresse.